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Sez. 1, Ordinanza n. 5258 del 09/03/2026 (Rv. 677873-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Concordato preventivo - Ammissione e omologazione - Scritture contabili - Controllo del tribunale - Limiti - Attestazione del professionista - Verifica della completezza dei dati aziendali e dei criteri di giudizio - Finalità informative - Voto dei creditori - Omologazione forzosa - Fattispecie. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677873-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, il tribunale, sia in sede di ammissione sia in sede di omologazione, pur non potendo controllare direttamente la regolarità e l'attendibilità delle scritture contabili del proponente, deve verificare la completezza dei dati aziendali e la comprensibilità dei criteri di giudizio attestati dal professionista ex art. 161, comma 3, l. fall., al fine di assicurare ai creditori una corretta informazione sia per l'espressione del voto sulla proposta sia, in sede di omologazione forzosa, per la valutazione della convenienza della stessa rispetto all'alternativa liquidatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva revocato l'omologazione per l'omesso aggiornamento della relazione attestativa in ordine al sopravvenuto incremento di valore dell'azienda rilevante ai fini del giudizio di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria).

Legge Falliment. art. 161 com. 3, Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)