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Sez. 1, Ordinanza n. 27782 del 28/10/2024 (Rv. 672759-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Art. 180, comma 4, l.fall. - Voto contrario o mancata espressione del voto - Doverosità dell'omologazione forzosa - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672759-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, l'art. 180, comma 4 l.fall., nel testo introdotto dal d.l. n. 125 del 2020, laddove consente al tribunale di procedere all'omologazione nonostante la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie (c.d. cram down), trova applicazione - nella ricorrenza degli altri presupposti richiesti - non solo nel caso in cui l'amministrazione non abbia espresso alcun voto sulla proposta concordataria, ma anche nel caso in cui il creditore pubblico abbia manifestato espressamente il proprio dissenso.

Legge Falliment. art. 180 com. 4, Decreto Legge 07/10/2020 num. 125 art. 3 com. 1, Legge 27/11/2020 num. 159

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)