Sez. 1, Ordinanza n. 9141 del 06/06/2003 (Rv. 564034 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Rilevabilità - Momento preclusivo - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
In caso di continenza di cause, qualora il procedimento preveniente sia passato in decisione, non può più operare lo spostamento della causa successiva per ragioni di continenza, ma il giudice di questa può solo, ove ne ricorrano i presupposti, applicare l'art. 295 cod. proc. civ. per ovviare al pericolo di contrasto di giudicati.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)