Sez. 4, Sentenza n. 16261 del 06/02/2014 Cc. (dep. 14/04/2014) Rv. 262086 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - DALL'ESTERO - ESECUZIONE | Competenza alla liquidazione degli ausiliari - Individuazione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ROGATORIE - DALL'ESTERO - ESECUZIONE
In tema di rogatoria internazionale, la competenza a provvedere sulla liquidazione delle spettanze degli ausiliari appartiene al giudice che conferisce l'incarico e, quindi, qualora la corte d'appello abbia delegato il giudice per le indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'attività richiesta dall'Autorità straniera, a detto giudice, giacché lo stesso, stante anche l'assenza di un fascicolo processuale è l'organo più idoneo a controllare la fondatezza delle pretese liquidatorie. (Fattispecie relativa alla liquidazione di fatture di una società di telefonia concernenti spese per intercettazioni telefoniche).
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168, Legge 23/02/1961 num. 215 CORTE COST., Tratt. Internaz. 20/04/1959 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)