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Sez. U, Sentenza n. 9605 del 28/11/2013 Cc. (dep. 27/02/2014) Rv. 257989 - 01

COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE | Pubblico Ministero e giudice - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257989-01

COMPETENZA - CONFLITTI - IN GENERE

Il conflitto di competenza è configurabile solo tra organi giurisdizionali e, pertanto, una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero, che è una parte anche se pubblica del processo e il giudice, non è inquadrabile neppure sotto il profilo dei "casi analoghi" previsti dall'art. 28 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui, per l'inammissibilità del conflitto, la Corte ha trasmesso gli atti per la liquidazione degli onorari professionali al P.M. che aveva nominato il consulente tecnico e non al giudice procedente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 30 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 32, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 232, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 73, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 168

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)