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Sez. L - , Ordinanza n. 31558 del 04/11/2021 (Rv. 662764 - 02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA | Danno Danno da mobbing - Fatti successivi al deposito del ricorso in primo grado - Domanda in appello di accertamento di tali fatti - Novità - Applicabilità della deroga di cui all’art. 345, comma 1 c.p.c. Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662764-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA

In tema di domanda del lavoratore di risarcimento dei danni derivanti da attività di dequalificazione e "mobbing" da parte del datore di lavoro, deve ritenersi domanda nuova - come tale preclusa in appello - quella volta ad accertare comportamenti posti in essere dal datore dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, atteso che tale domanda si basa su di una "causa petendi" identificabile in uno specifico accadimento lesivo, spazialmente e temporalmente determinato, inidonea a ricomprendere nuovi accadimenti verificatisi nelle more del giudizio, ancorché omogenei rispetto ai precedenti. Né può ritenersi applicabile la deroga prevista dall'art. 345, comma 1, c.p.c., per "i danni sofferti dopo la sentenza", poiché tale norma si riferisce alle conseguenze dannose del medesimo fatto generatore posto a fondamento della pretesa, ma non ad ulteriori danni ricollegabili a fatti nuovi e diversi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)