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Sez. L, Sentenza n. 23949 del 22/10/2013 (Rv. 629183 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA | Danno da mobbing - Fatti successivi al deposito del ricorso in primo grado - Domanda in appello di accertamento di tali fatti - Novità - Conseguenze - Inammissibilità - Richieste istruttorie in appello relative a tali fatti - Possibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629183-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA

In tema di domanda di risarcimento danni derivanti da attività di dequalificazione e mobbing del datore di lavoro (nella specie, il Ministero per i beni ambientali e culturali), deve ritenersi domanda nuova - e come tale preclusa in appello - quella volta ad accertare comportamenti posti in essere dal datore di lavoro dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, in quanto la domanda giudiziale si basa su uno specifico accadimento, produttivo di danni, determinato nel tempo e nello spazio. Ne consegue che, in relazione ai fatti verificatisi dopo il deposito del ricorso in primo grado, non può essere ammessa alcuna attività istruttoria poiché il disposto dell'art. 420, quinto comma, cod. proc. civ. si riferisce ai mezzi di prova relativi a fatti comunque anteriori al deposito del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)