Sez. 1, Sentenza n. 2074 del 22/06/1968 (Rv. 334205 - 01)
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO PECUNIARIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - IN GENERE - INTESTAZIONE AD UNA PERSONA - FUNZIONE DI MERA INDIVIDUAZIONE - PRESUNZIONE DI APPARTENENZA DEL LIBRETTO ALL'INTESTATARIO - ESCLUSIONE.*
CREDITO - CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO PECUNIARIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - IN GENERE - INTESTAZIONE AD UNA PERSONA - FUNZIONE DI MERA INDIVIDUAZIONE - PRESUNZIONE DI APPARTENENZA DEL LIBRETTO ALL'INTESTATARIO - ESCLUSIONE.*
Nei libretti di deposito a risparmio pagabili al portatore, contrassegnati con un nome di persona o in altro modo, l'intestazione del nome di persona, come l'apposizione di un qualsiasi contrassegno (che puo essere un nome di fantasia un numero etc.)vale solo ad individuare il libretto, al fine di agevolare la contabilita nei registri corrispondenti e non costituisce elemento presuntivo di rappresentanza dello stesso all'intestatario.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1836
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)