Sez. 1, Sentenza n. 5949 del 11/11/1982 (Rv. 423700 - 01)
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO AL PORTATORE - APPOSIZIONE SU DI UN LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO DI CONTRASSEGNI VARI NON RIFERIBILI AD UNA PERSONA DETERMINATA - QUALIFICAZIONE DEL LIBRETTO "AL PORTATORE" - SUSSISTENZA - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE EX ART. 1836 COD. CIV..*
CONTRATTI BANCARI - DEPOSITO BANCARIO - DI DENARO - A RISPARMIO - LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE - LIBRETTO AL PORTATORE - APPOSIZIONE SU DI UN LIBRETTO DI DEPOSITO A RISPARMIO DI CONTRASSEGNI VARI NON RIFERIBILI AD UNA PERSONA DETERMINATA - QUALIFICAZIONE DEL LIBRETTO "AL PORTATORE" - SUSSISTENZA - LEGITTIMAZIONE DEL POSSESSORE EX ART. 1836 COD. CIV..*
L'apposizione su un libretto di deposito a risparmio, nella parte riservata all'intestazione, di una sigla, di un numero, di un nome di fantasia, di una combinazione di lettere o di numeri, non è idonea a costituire un valido elemento di riferibilità o di appartenenza del libretto ad una persona determinata, tali indicazioni valendo solo ad individuare il libretto, onde consentire alla banca una corretta tenuta della contabilità. Il libretto così contrassegnato deve, pertanto, qualificarsi al portatore, e non nominativo, ed attribuisce al possessore la legittimazione a compiere tutte le operazioni riguardanti il titolo, liberando da responsabilità la banca che, senza dolo o colpa grave, adempie le prestazioni indicate nel libretto. (V 3792/69, mass n 344086; (Conf 2074/68, mass n 334205).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1836
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)