Sez. L - , Sentenza n. 32167 del 12/12/2018 (Rv. 652030 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Versamento contributo integrativo in difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - Sussistenza - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 12, Legge 15/07/2011 num. 111, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)