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Sez. L - , Sentenza n. 32508 del 14/12/2018 (Rv. 652038 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Versamento contributo integrativo in difetto di iscrizione - Obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652038-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI

I dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa del dottori commercialisti, alla stessa versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 26, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 18 com. 12, Legge 15/07/2011 num. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)