Sez. 6, Sentenza n. 8043 del 11/12/2002 Cc. (dep. 18/02/2003) Rv. 224014 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Indagato detenuto altrove che abbia chiesto di essere sentito - Impossibilità di audizione prima dell'udienza di riesame - Sospensione del termine per la decisione - Legittimità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
Nel procedimento di riesame delle misure coercitive personali, qualora l'indagato, detenuto in luogo posto fuori della circoscrizione del tribunale, abbia chiesto di essere sentito personalmente e il magistrato di sorveglianza competente abbia comunicato al tribunale di non essere in grado, pur agendo senza ritardo, di procedere all'assunzione delle sue dichiarazioni prima dell'udienza fissata per la trattazione dell'istanza, legittimamente il tribunale medesimo sospende il termine per la decisione. (Nella specie, il giorno prima di quello fissato per l'udienza di riesame, l'indagato aveva presentato richiesta di essere sentito personalmente e il magistrato di sorveglianza per improrogabili esigenze di ufficio non aveva potuto espletare l'incombente nell'unico giorno utile per l'audizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 191, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)