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Sez. 6, Sentenza n. 10319 del 22/01/2008 Cc. (dep. 06/03/2008) Rv. 239084 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Indagato o imputato detenuto all'interno di Casa Circondariale - Richiesta di presenziare alla celebrazione dell'udienza camerale - Mancata traduzione - Nullità assoluta e insanabile - Perdita di efficacia della misura - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239084-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Nel procedimento camerale di riesame o di appello avverso le misure cautelari personali, la mancata traduzione in udienza dell'imputato o dell'indagato che abbia fatto richiesta di presenziare alla sua celebrazione, determina la nullità assoluta ed insanabile dell'udienza e del provvedimento conclusivo ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., senza che ne consegua tuttavia l'inefficacia della misura cautelare adottata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 8 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)