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Sez. 5, Sentenza n. 417 del 28/11/1984 Ud. (dep. 14/01/1985) Rv. 167415 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - RICOSTRUZIONE DELLA CONTABILITÀ A MEZZO DEI LIBRI FISCALI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167415-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - RICOSTRUZIONE DELLA CONTABILITÀ A MEZZO DEI LIBRI FISCALI - IRRILEVANZA.*

In tema di bancarotta semplice, l'Obbligo della tenuta dei libri e delle scritture contabili deriva dall'art. 217 legge fallimentare. Esso non consente il ricorso a documentazione equipollente. I libri, previsti per fini esclusivamente fiscali, non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della norma medesima. (Conf mass n 165483; (Conf mass n 160448).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)