Sez. 5, Sentenza n. 7152 del 27/06/1984 Ud. (dep. 21/08/1984) Rv. 165483 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - POSSIBILITÀ DI RICOSTRUIRE LA CONTABILITÀ CON I LIBRI FISCALI - IRRILEVANZA.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA SEMPLICE - OMESSA O IRREGOLARE TENUTA DI LIBRI E SCRITTURE - POSSIBILITÀ DI RICOSTRUIRE LA CONTABILITÀ CON I LIBRI FISCALI - IRRILEVANZA.*
Il delitto di bancarotta semplice per omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili obbligatori per legge, non può ritenersi escluso dall'eventuale possibilità di ricostruire la contabilità aziendale attraverso documenti informali o diversi da quelli prescritti, perché la legge non ammette equipollenti alle scritture e ai registri regolamentari. Nella specie la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della configurazione del reato la tenuta di libri richiesti per fini fiscali. (Conf mass n 160448 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)