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Sez. 1, Sentenza n. 366 del 25/01/1977 (Rv. 383908 - 01)

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - CONCESSIONE O DERIVAZIONE - ANTICA UTENZA - RICONOSCIMENTO - RELATIVO PROCEDIMENTO - CANONE - DIRITTO DELLA PA - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE ANNUO - DIRITTO DELLA PA - ESERCIZIO - DECORRENZA - RICONOSCIMENTO DELL'ANTICA UTENZA - ESAURIMENTO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383908-01

ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - CONCESSIONE O DERIVAZIONE - ANTICA UTENZA - RICONOSCIMENTO - RELATIVO PROCEDIMENTO - CANONE - DIRITTO DELLA PA - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE ANNUO - DIRITTO DELLA PA - ESERCIZIO - DECORRENZA - RICONOSCIMENTO DELL'ANTICA UTENZA - ESAURIMENTO DEL RELATIVO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE.*

Il procedimento di riconoscimento delle antiche utenze - di cui son titolari coloro che hanno derivato e utilizzato acqua pubblica per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n 2644 - non solo non spiega alcuna influenza sulla nascita dell'utenza, ma neppure incide sulla decorrenza della prescrizione del diritto della pa al pagamento del canone, in quanto l'Obbligo al pagamento del canone ha la propria fonte, al pari del diritto dell'antico utente alla derivazione e alla utilizzazione dell'acqua pubblica, esclusivamente nella legge, ed ha come unico fatto generatore, la derivazione e l'utilizzazione dell'acqua, alle quali il canone deve essere commisurato in base ai parametri anch'essi legalmente fissati. Ne consegue che la pa puo esercitare il proprio diritto alle singole scadenze, provvedendo all'accertamento e alla riscossione del canone annuo, a decorrere dal 1 luglio 1924, in base al tu 14 aprile 1910, n 639, espressamente richiamato dall'art 39 del RD 11 dicembre 1933, n 1175, senza dover attendere l'esaurimento del procedimento di riconoscimento della antica utenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 2, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 3, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)