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Sez. 1, Sentenza n. 1782 del 24/03/1995 Cc. (dep. 28/04/1995) Rv. 201179 - 01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere | Successione di leggi sostanziali - Individuazione della pena necessaria per la determinazione del termine di durata massima - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201179-01

Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - In genere

Nel caso di successione di leggi, al fine di individuare la misura della pena necessaria per l'applicazione del termine di durata massima di custodia cautelare di cui all'art. 303 cod. proc. pen., occorre far riferimento non al titolo del reato formalmente contestato ma ai fatti così come contestati e descritti nell'ordinanza coercitiva. (Fattispecie relativa a detenzione a fine di vendita di stupefacenti, avvenuta prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 309 del 1990, contestata come violazione dell'art. 73 di tale decreto, ma in realtà punibile, per l'ultrattività della legge più favorevole, ai sensi dell'abrogato art. 71 della legge n. 685 del 1975; in relazione ad essa la S.C. ha ritenuto che la pena a cui far riferimento per la determinazione del termine di durata massima di custodia cautelare fosse quella di quindici anni, corrispondente al massimo edittale previsto dalla norma abrogata, e non quello di venti anni, previsto dalla norma in vigore). (Non risultano precedenti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 71 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)