diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 18896 del 05/07/2021 (Rv. 661724 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE | Redditi di impresa - Costi relativi alle operazioni di cartolarizzazione - Deducibilità - Società cedente i crediti - Inerenza - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661724-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE

In tema di determinazione del reddito di impresa, i costi relativi alla cartolarizzazione di propri crediti da parte di una banca ("Originator") sono deducibili da quest'ultima e non dalla società "veicolo" ("Special Purpose Vehicle"), mero strumento giuridico dell'operazione economica realizzata, essendo essi inerenti ad una attività di impresa realizzata dalla banca cedente nel proprio interesse e volta ad ottenere nuova liquidità facente perno sulla creazione di strumenti di collocazione del risparmio.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, Legge 30/04/1999 num. 130 art. 1 lett. B, Legge 30/04/1999 num. 130 art. 3 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)