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Sez. 3, Sentenza n. 6897 del 22/06/1993 (Rv. 482859 - 01)

Fidejussione - Limiti - Scadenza dell'obbligazione principale | Mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale - Decadenza del creditore dall'obbligazioni fidejussoria - Rinunzia preventiva da parte del fidejussore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1993-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482859-01

Fidejussione - Limiti - Scadenza dell'obbligazione principale

La decadenza del creditore dall'obbligazione fidejussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fidejussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fidejussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)