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Sez. 3, Sentenza n. 12456 del 09/12/1997 (Rv. 510807 - 01)

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE | Mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale - Decadenza del creditore dall'obbligazione fidejussoria - Rinunzia preventiva da parte del fidejussore - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510807-01

FIDEJUSSIONE - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE

La decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ., per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente alle condizioni patrimoniali del debitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)