Sez. U, Sentenza n. 12714 del 18/12/1998 (Rv. 521801 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE | Competenza della giunta speciale della Corte d'Appello di Napoli - Determinazione ai sensi dell'art. 18 D.L. LT. n. 219 del 1919 - Iniziale domanda di risarcimento modificata in sede di conclusioni in domanda di determinazione dell'indennità senza accettazione del contraddittorio da parte dell'avversario - "Mutatio libelli" vietata - Sussistenza - Conseguenze - Difetto di giurisdizione della Giunta speciale.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE SU NAPOLI (RISANAMENTO) - GIUNTA SPECIALE
Ai sensi dell'art. 18 D.L. n. 219 del 1919, la competenza della Giunta speciale della Corte d'Appello di Napoli è limitata alla determinazione giudiziale dell'indennità di espropriazione e di occupazione legittima, mentre non rientrano in tale competenza le domande di risarcimento danni; ne consegue che, ove sia stata formulata dinnanzi alla suddetta Giunta domanda di risarcimento, solo in sede di conclusioni modificata, senza accettazione del contraddittorio da parte dell'avversario, in opposizione all'indennità di espropriazione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione della giunta speciale, essendo stata formulata domanda esulante dalla competenza giurisdizionale di tale organo e non potendo trovare ingresso la domanda di determinazione dell'indennità irritualmente formulata, in quanto costituente non semplice "emendatio", bensì "mutatio libelli".
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 27/02/1919 num. 219 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)