Sez. 1, Sentenza n. 6003 del 17/03/2006 (Rv. 587445 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Condizioni - Domanda di risarcimento danni per illegittimità della procedura espropriativa - Domanda in primo grado di pagamento del prezzo di cessione volontaria - "Mutatio libelli" non consentita - Configurabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
È improponibile in appello la domanda di risarcimento danni, che, a seguito della dichiarata nullità, da parte del giudice di primo grado, del contratto di cessione volontaria, in relazione al quale si fondava la pretesa di pagamento del residuo prezzo, la stessa parte proponga in relazione all'affermata illegittimità della procedura espropriativa, prospettando in tal modo una situazione giuridica fondata su un mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e introducendo un nuovo tema di indagine e di decisione difforme dall'oggetto sostanziale dell'azione esercitata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 03/01/1978 num. 1 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)