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Sez. L, Sentenza n. 22739 del 09/11/2010 (Rv. 615574 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Nozione - Art. 12 della legge n. 153 del 1969 - Portata - Tassatività dell'elencazione delle somme escluse - Conseguenze - Cosiddette differenze di canone per oneri di locazione abitativa - Nel concetto di retribuzione imponibile - Sussumibilità - Sussistenza - Fondamento - Limiti temporali per effetto del d.lgs. n. 314 del 1997 - Trattamento contributivo per il periodo successivo - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615574-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Nella retribuzione imponibile a fini previdenziali, a norma della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo vigente fino al 31 dicembre 1997 ed oggi sostituito dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, devono essere comprese tutte le erogazioni (in denaro o in natura) provenienti dal datore di lavoro, che trovino la loro giustificazione nella costanza del rapporto di lavoro, con la sola esclusione delle somme erogate per uno dei titoli tassativamente elencati nel capoverso della norma. Ne consegue che le cosiddette differenze di canone, corrisposte al lavoratore in base alla contrattazione collettiva per sollevarlo parzialmente dagli oneri della locazione dell'immobile messogli a disposizione a fini abitativi dal datore di lavoro, sono da ricomprendere nel suddetto concetto limitatamente al periodo temporale non travalicante la data del 31 dicembre 1997, mentre, per il periodo successivo, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997, i contributi debbono essere corrisposti sulla differenza tra la rendita catastale, aumentata di tutte le spese inerenti al fabbricato stesso, ivi comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, e il canone corrisposto.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)