Sez. L, Sentenza n. 2571 del 21/02/2001 (Rv. 544046 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Esenzione da contribuzione di determinati emolumenti ex art. 12 legge n. 153 del 1969 - Tassatività dell'elencazione - Equiparabilità di altri emolumenti - Esclusione - Salvezza delle altre previsioni di legge - Rilevanza - Indennità di trasferimento e rimborso "differenza canone" in favore dei lavoratori trasferiti di sede - Assimilazione all'indennità di trasferta - Esclusione (relativamente a periodi anteriori all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 314 del 1997).
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
L'elencazione, di cui all'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, degli emolumenti totalmente o parzialmente esenti dalla contribuzione previdenziale ha carattere tassativo e non può essere estesa ad istituti diversi, se non nei limiti puntualmente individuati da nuove disposizioni, quale l'art. 9 ter D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito in legge 1 giugno 1991 n. 166, che ha equiparato all'indennità di trasferta, compresa nella detta elencazione, le indennità corrisposte ai lavoratori tenuti per contratto a prestare attività lavorativa in luoghi variabili e sempre diversi da quelli della sede aziendale; pertanto, in mancanza di un'analoga previsione normativa, non possono essere equiparate all'indennità o diarie di trasferta le indennità corrisposte in occasione di veri e propri trasferimenti e le cosiddette differenze - canone (rimborso della differenza fra nuovo e vecchio canone di locazione in favore del personale trasferito di sede), a nulla rilevando la parziale funzione di rimborso dei maggiori costi incontrati dai dipendenti nel primo periodo di trasferimento (principio enunciato in fattispecie cui non era applicabile "ratione temporis" l'art. 3 D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 314, che ha disposto la parziale esenzione contributiva delle indennità di trasferimento).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 9 ter CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 314 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)