Sez. 1, Sentenza n. 7942 del 31/03/2010 (Rv. 612673 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - EFFETTI | Procedimento - Obbligo di convocazione del fideiussore - Sussistenza - Risoluzione del concordato e conseguente dichiarazione di fallimento - Giudizio di opposizione - Litisconsorzio necessario nei confronti del fideiussore - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - EFFETTI
Il dovere, imposto al tribunale dagli artt. 137 e 186 della legge fall., di ordinare la comparizione dei fideiussori nel procedimento di risoluzione del concordato preventivo, al fine di consentire loro l'esercizio del diritto di difesa, non comporta l'acquisto, da parte del fideiussore, della qualità di parte necessaria nel giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento seguita alla risoluzione del concordato, ed il conseguente obbligo di disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, in quanto gli effetti che la sentenza dichiarativa di fallimento produce nei confronti del fideiussore sono diversi da quelli prodotti nei confronti dell'imprenditore in stato di insolvenza, consistendo nel rendere permanente la garanzia offerta per l'ammissione alla procedura di concordato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)