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Sez. 1 - , Sentenza n. 24441 del 30/09/2019 (Rv. 655308 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE | Procedimento - Attuale testo dell’art. 137 l.fall. - Garante - Litisconsorzio necessario – Sussistenza – Fondamento.
Stato
decisa il 2019-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655308-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE

In tema di risoluzione e annullamento del concordato preventivo, l'attuale testo dell'art. 137 l.fall. (conseguente alle modifiche apportate dall'art. 9, comma 10, d.lgs. n. 169 del 2007), cui rinvia l'art. 186 stessa l., postulando che al procedimento sia chiamato a partecipare anche l'eventuale garante, include quest'ultimo accanto al debitore tra i soggetti del processo, così da concretizzare una fattispecie di litisconsorzio necessario processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 138, Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)