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Sez. 3, Sentenza n. 229 del 10/01/1995 (Rv. 489601 - 01)

CONTRATTI AGRARI - TERRENI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA - RILASCIO - INDENNIZZO E INDENNITÀ | Per il rilascio del fondo da parte dell'affittuario - Facoltà a quest'ultimo spettante ex art. 50 quinto comma legge n. 203 del 1982 - Richiesta dell'indennità prevista dall'art. 17 secondo comma della legge n. 865 del 1971 - Determinazione dell'ammontare secondo i criteri dell'art. 16 della medesima legge - Declaratoria di parziale illegittimità della norma - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1995-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489601-01

CONTRATTI AGRARI - TERRENI OGGETTO DI CONCESSIONE EDILIZIA - RILASCIO - INDENNIZZO E INDENNITÀ

In tema di contratti agrari, l'art. 50 quinto comma della legge 3 maggio 1982 n. 203 - a norma del quale l'affittuario che subisca l'anticipata risoluzione del rapporto per effetto della sopravvenuta destinazione edificatoria del fondo, ha facoltà di chiedere, in alternativa alle somme indicate dal quarto comma dello stesso art. 50, l'indennità prevista dal secondo comma dell'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 per il caso di espropriazione, di ammontare pari all'indennità spettante al proprietario secondo i criteri del precedente art. 16 della medesima legge del 1971 - deve essere applicato con riferimento all'originario testo del detto art. 16, indipendentemente dalla declaratoria di parziale illegittimità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 5 del 1980, perché l'indennizzo dovuto al colono non si riferisce alla perdita della proprietà del bene e non può essere rapportato, quindi, all'intero valore economico del fondo conseguito dal proprietario attraverso la risoluzione del rapporto agrario.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)