Sez. 3, Sentenza n. 8654 del 03/10/1996 (Rv. 499892 - 01)
CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA E CONTRATTI AFFINI - SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO | Restauro delle Ville Vesuviane (legge 29 luglio 1971 n. 578) - Risoluzione anticipata del contratto agrario - Condizioni - Indennizzo ex art. 43 della legge n. 203 del 1982.
CONTRATTI AGRARI - SOCCIDA E CONTRATTI AFFINI - SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
La risoluzione anticipata di un contratto agrario è un'alternativa prevista dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 29 luglio 1971 n. 578 - emanata per la conservazione delle ville Vesuviane del XVIII secolo contemplate in apposito elenco - se vi è incompatibilità tra la continuazione del regime colturale in corso e le opere necessarie non solo sulle suddette ville, ma anche sugli annessi parchi e giardini, come è desumibile dall'art. 14, primo ed ultimo comma, e dall'art. 19 primo comma della suddetta legge. Poiché è un caso di risoluzione incolpevole, al conduttore spetta un indennizzo, da calcolare ai sensi dell'art. 43 della legge 3 maggio 1982 n. 203 e non del successivo art. 50 della stessa legge, previsto nella diversa ipotesi - sì che non vi è alcuna disparità di trattamento - di modificato valore economico del terreno perché divenuto edificabile per effetto di concessione edilizia ottenuta ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2180, Legge 29/07/1971 num. 578 art. 13, Legge 29/07/1971 num. 578 art. 14, Legge 29/07/1971 num. 578 art. 17, Legge 29/07/1971 num. 578 art. 19, Legge 28/01/1977 num. 10 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 43, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)