Sez. 3, Sentenza n. 1681 del 14/05/1969 (Rv. 340645 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINI DI PROPOSIZIONE - INOSSERVANZA - DECADENZA DALL'OPPOSIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO - CONFIGURABILITA DI ULTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINI DI PROPOSIZIONE - INOSSERVANZA - DECADENZA DALL'OPPOSIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DI GIUDIZIO - CONFIGURABILITA DI ULTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*
La decadenza processuale, che consegue all'inosservanza del termine previsto dall'art.617 cod.proc.civ. per proporre l'opposizione agli Atti esecutivi, deve rilevarsi anche d'ufficio- trattandosi di materia riguardante l'ordinato svolgimento del processo e, come tale, sottratta alla disponibilita delle parti- in ogni stato e grado del giudizio. Conseguentemente, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, indipendentemente da un'eccezione dell'opposto, dichiari inammissibile l'opposizione agli Atti esecutivi per inosservanza del termine di cui al citato art.617. (V.2441-67, massima n.329733 761-67, massima n.326826 2243-63, 1570 63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)