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Sez. 3, Sentenza n. 1819 del 12/06/1971 (Rv. 352337 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - INOSSERVANZA - DECADENZA DALL'OPPOSIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO.*
Stato
decisa il 1971-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352337-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE - INOSSERVANZA - DECADENZA DALL'OPPOSIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCESSO.*

La decadenza processuale che consegue all'inosservanza del termine previsto dall'art 617 cod proc civ, per proporre l'opposizione agli Atti esecutivi, deve rilevarsi d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di materia riguardante l'ordinato svolgimento del processo e, come tale, sottratta alla disponibilita delle parti. (Conf 1681'69, mass n 340645' 1326'69, mass n 340018).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)