Sez. 2, Sentenza n. 2314 del 10/07/1972 (Rv. 359673 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA.*
In tema di pensione di invalidita, la Determinazione del complesso invalidante va necessariamente compiuta con riferimento alle infermita esistenti al momento del procedimento amministrativo ed in quella Sede accertate o accertabili; tuttavia, ove nel corso del giudizio, si verifichi un aggravamento della invalidita, per effetto di sindrome evolutiva e di sviluppo dell'originario processo patologico, di tale aggravamento occorre tener conto, in ossequio al principio secondo cui e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione. (V 2327'71, mass n 353194).*
Riferimenti normativi: Legge 10/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)