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Sez. 2, Sentenza n. 2314 del 10/07/1972 (Rv. 359673 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359673-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RILEVANZA.*

In tema di pensione di invalidita, la Determinazione del complesso invalidante va necessariamente compiuta con riferimento alle infermita esistenti al momento del procedimento amministrativo ed in quella Sede accertate o accertabili; tuttavia, ove nel corso del giudizio, si verifichi un aggravamento della invalidita, per effetto di sindrome evolutiva e di sviluppo dell'originario processo patologico, di tale aggravamento occorre tener conto, in ossequio al principio secondo cui e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione. (V 2327'71, mass n 353194).*

Riferimenti normativi: Legge 10/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)