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Sez. 2, Sentenza n. 2327 del 16/07/1971 (Rv. 353194 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELLA INVALIDITA - IN CORSO DI CAUSA DINANZI ALL'AGO - RILEVANZA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*
Stato
decisa il 1971-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353194-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - AGGRAVAMENTO DELLA INVALIDITA - IN CORSO DI CAUSA DINANZI ALL'AGO - RILEVANZA - DECORRENZA DELLA PENSIONE.*

Quando debba escludersi il carattere invalidante, al tempo del procedimento amministrativo, delle infermita denunciate o, comunque, accertate in detto procedimento, ma, tuttavia, nella successiva fase giudiziale si sia verificato un aggravamento delle infermita stesse che, secondo la scienza medica, costituisca un naturale sviluppo del processo patologico gia in atto, compreso nel quadro clinico e sintomatologico gia accertato in Sede amministrativa, si puo e si deve procedere alla valutazione della reale e concreta incidenza invalidante che dalle infermita stesse deriva alla capacita di guadagno dell'assicurato, tenendo conto della situazione patologica esistente al momento in cui l'aggravamento viene accertato in Sede giudiziaria. Peraltro nel caso in cui il grado di riduzione della capacita di guadagno nella misura richiesta dalla legge per la concessione della pensione di invalidita si verifichi e venga accertato nel corso del giudizio, la decorrenza della pensione va stabilita, ai sensi dell'art 18 del DPR 27 aprile 1963, n 488, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le dette condizioni si sono verificate. (Conf 29'71, mass n 349792).*

Riferimenti normativi: Legge 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST., Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)