Sez. 1, Sentenza n. 753 del 07/04/1982 Cc. (dep. 21/07/1982) Rv. 154855 - 01
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - IMPUGNAZIONI - MANCANZA DI PERSONALE QUALIFICATO NELL'UFFICIO GIUDIZIARIO COMPETENTE ALLA RICEZIONE DELLA DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE - IMPEDIMENTO LEGITTIMANTE LA RESTITUZIONE IN TERMINI - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
TERMINI PROCESSUALI IN MATERIA PENALE - RESTITUZIONE IN TERMINI - IMPUGNAZIONI - MANCANZA DI PERSONALE QUALIFICATO NELL'UFFICIO GIUDIZIARIO COMPETENTE ALLA RICEZIONE DELLA DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE - IMPEDIMENTO LEGITTIMANTE LA RESTITUZIONE IN TERMINI - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
La Mancanza di personale qualificato in uno degli uffici giudiziari competenti, ai sensi dell'art. 198 cod. proc. pen., per la ricezione della dichiarazione d'impugnazione, non costituisce un impedimento tale da legittimare e consentire la restituzione in termini prevista dall'art. 183 bis cod. proc. pen.: non ricorre, infatti, una ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore, essendo possibile per l'interessato ricorrere agli altri modi previsti dalla legge (telegramma o lettera raccomandata) per l'Esercizio del diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 bis, Cod. Proc. Pen. art. 198
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)