Sez. L, Sentenza n. 5230 del 07/03/2007 (Rv. 595586 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Art. 420-bis cod. proc. civ. - Applicabilità - Presupposti.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE
Il nuovo istituto introdotto dall'art. 420-bis cod. proc. civ. presuppone che la controversia devoluta alla cognizione del giudice di merito ponga una questione interpretativa, sull'efficacia o validità della contrattazione collettiva nazionale, rilevante nel giudizio e di non agevole soluzione, potendo mutuarsi il "decisum" della Corte costituzionale (Corte cost. n.233 del 2002) in riferimento all'art. 64 del d.lgs. n.165 del 2005 - cui il legislatore delegato del 2006 si è ispirato sulla scia delle innovazioni processuali preordinate a valorizzare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione nella contigua area delle controversie di lavoro pubblico privatizzato - , secondo il quale "presupposto per l'applicazione della procedura in esame è, come evidente, l'esistenza di un reale dubbio interpretativo, concernente la clausola contrattuale della quale il giudice deve fare applicazione nella controversia". Anche la procedura in esame può, quindi, essere utilizzata solo nei casi in cui la clausola contrattuale sia di contenuto oscuro e possa prestarsi a diverse e contrastanti letture interpretative, oppure sia sospettabile di nullità o inefficacia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)