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Sez. 3, Ordinanza n. 11434 del 17/05/2007 (Rv. 599062 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE | Condizioni.
Stato
decisa il 2007-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599062-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN CASSAZIONE

La querela di falso è proponibile anche nel giudizio di cassazione, ma limitatamente ad atti del relativo procedimento, come il ricorso o il controricorso, ovvero a documenti producibili ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.; essa, invece, non può riguardare atti e documenti che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, potendo l'eventuale falsità di essi, se definitivamente accertata nella sede giudiziaria competente, essere fatta valere come motivo di revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)