Sez. 3, Sentenza n. 2659 del 28/09/1971 (Rv. 353798 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - PRESUPPOSTI - MERA INAZIONE DEL CREDITORE - IRRILEVANZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEIUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - PRESUPPOSTI - MERA INAZIONE DEL CREDITORE - IRRILEVANZA.*
La liberazione del fideiussore per fatto del creditore, prevista dall'art 1955 cod civ, ha per presupposto indeclinabile che la mancata surrogazione del fideiussore, nei diritti del creditore sia collegata da un nesso di causalita necessaria con un fatto colposo o comunque illecito del creditore, cosicche la semplice inazione, quando il creditore non abbia per legge o per contratto, un Obbligo espresso di Azione, non si identifica con il fatto del creditore, voluto dalla norma. (Conf 1812'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1955
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)