Sez. 3, Sentenza n. 63 del 07/01/1982 (Rv. 417753 - 01)
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - CONDIZIONI - MERA INAZIONE DEL CREDITORE - INSUFFICIENZA.*
FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - ESTINZIONE - LIBERAZIONE DEL FIDEJUSSORE PER FATTO DEL CREDITORE - CONDIZIONI - MERA INAZIONE DEL CREDITORE - INSUFFICIENZA.*
Ai fini della liberazione del fidejussore, prevista dall'art. 1955 cod. civ., il fatto pregiudicante la surrogazione del fidejussore stesso, nella garanzia del credito estinto, deve derivare da violazione di un dovere giuridico posto dalla legge o nascente dal contratto. Ad integrare la fattispecie legale di cui alla citata norma, non è quindi sufficiente la semplice inazione del creditore (dalla quale sia derivato il pregiudizio nella surrogazione), essendo invece necessaria la violazione di un dovere derivante dalla legge o da particolari pattuizioni delle parti ed in modo cioè da potersi il fatto ritenere colposo. (Conf 2659/71, mass n 353798; (Conf 1551/71, mass n 351926).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1955
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)