Sez. 3, Sentenza n. 2864 del 28/07/1969 (Rv. 342673 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - OBBLIGAZIONE SOLIDALE PASSIVA - SENTENZA DI CONDANNA - IMPUGNAZIONE DA PARTE DI ALCUNI DEI DEBITORI SOLIDALI - PASSAGGIO IN GIUDICATO PER IL DEBITORE NON IMPUGNANTE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE - OBBLIGAZIONE SOLIDALE PASSIVA - SENTENZA DI CONDANNA - IMPUGNAZIONE DA PARTE DI ALCUNI DEI DEBITORI SOLIDALI - PASSAGGIO IN GIUDICATO PER IL DEBITORE NON IMPUGNANTE.*
Nel caso in cui piu condebitori solidali abbiano partecipato al giudizio promosso dall'unico creditore, quello, fra essi, che non abbia impugnato la sentenza di condanna resta soggetto alla preclusione derivante dal giudicato formatosi nei propri confronti e pertanto non si estendono a lui gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta da altro condebitore. (V.2476-67, massima n.329773 1773-67, massima n.328639).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1292, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)