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Sez. 3, Sentenza n. 10705 del 02/12/1996 (Rv. 500950 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO | Riscatto forzoso della quota del fondo spettante a componente, non più coltivatore, della famiglia colonica - Accertamento dei requisiti e determinazione del prezzo di riscatto operati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura - Sindacabilità in sede contenziosa da parte del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500950-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - RISCATTO

In tema di riscatto forzoso della quota di spettanza del componente della famiglia coltivatrice, che abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune e non abbia venduto l'anzidetta quota nel termine di cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, l'accertamento delle condizioni o dei requisiti fissati dall'art. 8 decimo comma legge n. 590 del 1965, affidato all'Ispettorato agrario provinciale, non si configura come dotato dalla legge di particolare forza probatoria vincolante per il giudice ordinario, spettando sempre a quest'ultimo il potere di valutare le risultanze di tale accertamento, come pure di compiere tutte le indagini necessarie per stabilire se sussistano i presupposti per l'esercizio del diritto di riscatto (vedi sentenza Corte Cost. 2 giugno 1977 n. 107); con la conseguenza che la stima dei terreni compiuta dall'Ispettorato può essere criticata sotto il profilo della congruità in sede contenziosa, onde consentire al giudice di accertare se in detta stima il predetto organo abbia tenuto conto dei normali parametri di determinazione del valore obiettivo del bene.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 10 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 com. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)