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Sez. 1, Sentenza n. 49178 del 28/04/2016 Cc. (dep. 18/11/2016) Rv. 268374 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO | Amnistia "propria intervenuta dopo la sentenza di primo grado - Applicabilità in sede di esecuzione anche in caso di mancata richiesta con l'atto di appello - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268374-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AMNISTIA E INDULTO

Il giudice dell'esecuzione può applicare il beneficio dell'amnistia "propria" nel caso in cui il provvedimento normativo sia intervenuto dopo la sentenza di condanna di primo grado (e dunque senza che il giudice della cognizione abbia potuto esprimersi in merito) ed il condannato non abbia proposto appello avverso tale pronuncia. (In motivazione la Corte ha precisato che non si forma, in una simile ipotesi, alcun giudicato negativo in ordine alla possibilità di riconoscere il beneficio, nè l'interessato è obbligato ad impugnare la sentenza di condanna).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Pen. art. 182, Cod. Pen. art. 198 CORTE COST., Cod. Pen. art. 210, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)