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Sez. 1, Sentenza n. 25226 del 13/03/2015 Cc. (dep. 16/06/2015) Rv. 263975 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Applicazione dell'amnistia e dell'indulto - Provvedimento emesso a seguito di udienza camerale anzichè "de plano" - Rimedio esperibile - Opposizione.
Stato
decisa il 2015-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263975-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In materia di applicazione dell'amnistia e dell'indulto, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione è data solo la facoltà di proporre opposizione, abbia il giudicante provveduto "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., o, invece, irritualmente, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come opposizione il ricorso per cassazione presentato avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, e conseguentemente disposto la restituzione degli atti a quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)