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Sez. 1, Sentenza n. 9320 del 03/09/1993 (Rv. 483660 - 01)

Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Procedimento | Atto di appello - Notifica al pubblico ministero presso il Tribunale - Omissione - Giudice di appello - Integrazione del contraddittorio - Nei confronti del predetto P.M. - Ordine - pronuncia - Obbligo.
Stato
decisa il 1993-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483660-01

Elezioni - Impugnazioni e ricorsi - Procedimento

Nel contenzioso elettorale, il Pubblico Ministero presso il Tribunale non è parte necessaria non solo nel giudizio di primo grado (art. 82, sesto comma, d.P.R. 16 maggio n. 570, modificato dall'art. I della legge 23 dicembre 1966 n. 1147), ma anche nel giudizio di secondo grado, essendo, legittimato a proporre appello a norma del primo comma del menzionato art. 82. Ne consegue che, in caso di omessa notifica dell'atto di appello al predetto organo (emissione che non può ritenersi sanata per effetto dell'intervento nel giudizio di secondo grado del procuratore generale), il giudice di appello deve ordinare la integrazione del contraddittorio in applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)