Sez. 1, Sentenza n. 915 del 27/04/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157224 - 01
IMPUTABILITÀ - MINORE ETÀ - INFRADICIOTTENNE - ACCERTAMENTO DELLE CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE - NOMINA DEL PERITO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
IMPUTABILITÀ - MINORE ETÀ - INFRADICIOTTENNE - ACCERTAMENTO DELLE CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE - NOMINA DEL PERITO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Per accertare la capacità di intendere e di volere del minore degli anni diciotto, il giudice non è tenuto a nominare un perito, in quanto l'accertamento di tali capacità non è necessariamente vincolato a specifiche indagini tecniche, ma può costituire oggetto di valutazione diretta da parte del giudice con ogni mezzo a sua disposizione e con riferimento al caso concreto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)