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Sez. 1, Sentenza n. 915 del 27/04/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157224 - 01

IMPUTABILITÀ - MINORE ETÀ - INFRADICIOTTENNE - ACCERTAMENTO DELLE CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE - NOMINA DEL PERITO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-04-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157224-01

IMPUTABILITÀ - MINORE ETÀ - INFRADICIOTTENNE - ACCERTAMENTO DELLE CAPACITÀ DI INTENDERE E DI VOLERE - NOMINA DEL PERITO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Per accertare la capacità di intendere e di volere del minore degli anni diciotto, il giudice non è tenuto a nominare un perito, in quanto l'accertamento di tali capacità non è necessariamente vincolato a specifiche indagini tecniche, ma può costituire oggetto di valutazione diretta da parte del giudice con ogni mezzo a sua disposizione e con riferimento al caso concreto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)