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Sez. 5, Sentenza n. 5261 del 15/03/2004 (Rv. 571178 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE | Contributi consortili - Carattere tributario della relativa obbligazione - Configurabilità - Conseguenza - Competenza esclusiva del Tribunale ex art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571178-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE

I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che, con riferimento alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, la competenza per materia a conoscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo spetta al tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9, comma secondo, cod. proc. civ., non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con il D.Lgs. n. 546 del 1992 e restando ininfluenti sui processi in corso, a norma dell'art. 5 cod. proc. civ., le modifiche legislative introdotte dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 che, a partire dal primo gennaio 2002, hanno trasferito la controversia in materia di contributi consortili dalla cognizione del giudice ordinario a quello tributario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)