Sez. 1, Sentenza n. 5967 del 24/04/2002 (Rv. 553980 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE | Contributi consortili - Carattere tributario della relativa obbligazione - Configurabilità - Conseguenza - Competenza esclusiva del Tribunale ex art. 9, secondo comma, cod. proc. civ. - Sussistenza.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IMPOSTE E TASSE
I contributi spettanti ai consorzi di bonifica ed imposti ai proprietari per le spese di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e di miglioramento fondiario, rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che la competenza per materia a conoscere della domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo spetta al tribunale ordinario ai sensi dell'art. 9, comma secondo, cod. proc. civ., non essendo stata attribuita dalla legge alla giurisdizione delle commissioni tributarie con il D.Lgs. n. 546 del 1992 e restando ininfluenti sui processi in corso, a norma dell'art. 5 cod. proc. civ., le modifiche legislative introdotte dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 9 com. 2 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)