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Sez. 3, Sentenza n. 33872 del 07/04/2006 Cc. (dep. 09/10/2006) Rv. 234878 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore di fatto - Rigetto od inammissibilità del ricorso - Possibile declaratoria di prescrizione del reato o di altre cause di estinzione del reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234878-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE

Il ricorso per cassazione per errore di fatto, ex art. 625 bis cod.proc.pen., essendo un mezzo di impugnazione straordinario, consente la rescissione della decisione definitiva solo nel caso di accoglimento. Nei casi, invece, di rigetto o inammissibilità del ricorso, la decisione impugnata resta definitiva a norma dell'art. 648, comma secondo, cod.proc.pen., con conseguente impossibilità di rilevare la prescrizione od altre cause di estinzione del reato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 648 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)