Sez. 6, Sentenza n. 4195 del 08/10/2014 Ud. (dep. 28/01/2015) Rv. 262048 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore di fatto - Dichiarata inammissibilità dell'originario ricorso per cassazione - Omesso esame di motivi non manifestamente infondati - Conseguenze - Rescissione della sentenza impugnata. - Necessità - Declaratoria di prescrizione - Possibilità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di ricorso straordinario, l'omesso esame, da parte della Corte di cassazione, di motivi di ricorso non manifestamente infondati, nel caso in cui sia seguita la declaratoria di inammissibilità, dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625 bis cod. proc. pen., e alla conseguente rescissione della sentenza di legittimità impugnata, anche quando i motivi pretermessi siano da rigettare, poichè tale evenienza assume rilevanza ai fini sia della regolamentazione delle spese, sia, sopratutto, della possibile prescrizione del reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)