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Sez. 3, Sentenza n. 4989 del 04/04/2001 (Rv. 545555 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2001-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545555-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Non è proponibile il regolamento di competenza contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, poiché si tratta di provvedimenti diretti ad assicurare lo svolgimento ordinato dell'esecuzione, non destinati a risolvere in maniera definitiva ed irretrattabile una controversia fra le parti sulla quale possano nascere o siano insorte questioni di competenza del giudice (fattispecie in tema di ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, nel procedimento di espropriazione di crediti, aveva disposto l'assegnazione del credito pignorato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)