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Sez. 3, Ordinanza n. 18019 del 17/12/2002 (Rv. 559289 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimenti del giudice dell'esecuzione - Regolamento di competenza - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559289-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Non è proponibile il regolamento di competenza contro i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, poiché si tratta di provvedimenti diretti ad assicurare lo svolgimento ordinato del procedimento di esecuzione forzata, ed essendo il giudice dell'esecuzione carente del potere di emettere decisioni definitive, affermative o declinatorie della propria competenza, le quali sono il presupposto dell'esperibilità del regolamento; gli eventuali vizi che riguardano detti provvedimenti possono essere fatti valere solo attraverso i rimedi specificamente previsti dalla legge, quali l'istanza di revoca o l'opposizione agli atti esecutivi. (Fattispecie in tema di ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, nel procedimento di espropriazione di crediti, aveva determinato l'ammontare del credito del creditore procedente ed assegnato il credito pignorato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)