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Sez. 3, Sentenza n. 9198 del 01/09/1999 (Rv. 529567 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Struttura ospedaliera - Istituti e cliniche universitarie operanti all'interno di essa - Contratto di ricovero del paziente - Soggetto contrattualmente obbligato - Individuazione - Università - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529567-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

Nel caso di una convenzione stipulata, fra una Università e una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria, per la gestione di specifici istituti universitari, si rende rilevante - ai fini dell'individuazione del soggetto con il quale il paziente conclude il contratto di ricovero (e perciò del soggetto cui si renda riferibile la responsabilità civile derivante dal relativo inadempimento) - lo stesso fatto in sè per cui le università, su richiesta di pubbliche amministrazioni o di privati, convengono lo svolgimento di analisi, prove, controlli ed esperienze, compatibilmente con la loro attività scientifica e didattica. Del resto, fermo il profilo per cui, la presenza, nell'organizzazione delle università, di cliniche destinate anche ad accogliere ammalati a pagamento, è attestata già dal regolamento generale universitario del 1924 (art. 132, secondo comma, del R.D. 6 aprile 1924, n. 674), nonché dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 1933 (art. 49, del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), il fenomeno per cui l'assistenza ospedaliera risulti svolta attraverso cliniche ed istituti universitari di ricovero e cura, trova riscontro anche in epoca successiva, dapprima nell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (contenente la disciplina degli enti ospedalieri e dell'assistenza ospedaliera), e poi nell'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sulla istituzione del servizio sanitario nazionale. Inoltre il complesso della normativa ha, di tempo in tempo, preso in espressa considerazione le convenzioni quali strumento attraverso il quale le amministrazioni universitarie avrebbero potuto far funzionare le cliniche universitarie come strutture ospedaliere (art. 30 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592; art. 50 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; art. 4 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 129; art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; D.M. 9 novembre 1982; D.M. 12 maggio 1986).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2236, Regio Decr. 06/04/1924 num. 674 art. 132, Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 art. 49, Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 art. 30, Legge 12/02/1968 num. 132 art. 1, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 39, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 50 CORTE COST., DPR 27/03/1969 num. 129 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)